Segretezza bancaria svizzera in caso di fallimento Home > Domande frequenti > Prima dell’ordine > Decesso, divorzio e fallimento > FallimentoSi può confiscare un conto bancario svizzero di un debitore? Generalmente sì, ma occorre seguire una rigorosa procedura: - Fallimento dichiarato in Svizzera
Secondo la legge svizzera, la procedura corretta da seguire è la confisca dei beni in caso di persona fisica, o la dichiarazione di fallimento in caso di persona legale. Per azioni legali che prevedono la confisca, il debitore e la sua banca devono fornire al pubblico ufficiale (office des poursuites) tutte le informazioni necessarie. - Fallimenti dichiarati all'estero
Anche se il debitore non abita in Svizzera, decade l'obbligo di segretezza bancaria. Ai sensi della Legge Internazionale Privata svizzera (1987), si può far decadere l'obbligo di segretezza bancaria quando i diritti del creditore sono stati definiti a norma di legge.
Legge Internazionale Privata svizzera, art. 166 Un fallimento straniero dichiarato nello stato di residenza del debitore viene
riconosciuto in Svizzera su richiesta del curatore fallimentare o
del creditore [...]. Il creditore quindi può richiedere la confisca dei beni depositati
nella banca svizzera. Si tratta di una misura cautelativa che può essere pronunciata
solo da un giudice svizzero nel luogo in cui sono depositati i beni. Per fare questo, occorre
che il debito venga definito da un certificato debitorio o da una dichiarazione giudiziaria
(di un giudice svizzero o straniero). Su ordine del giudice, la banca può congelare i beni e trasmettere le informazioni riguardo al conto. La banca è tenuta a dichiarare tutta la proprietà tenuta in custodia per il debitore del fallimento.
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